La Direttiva europea 2013/35/UE, ventesima direttiva di questo tipo, è chiamata anche direttiva EMF ed è stata approvata il 26 giugno 2013.
Questa normativa presenta le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (CEM) per un range di frequenza da 0 Hz a 300 GHz.
La 2013/35/EU ha abrogato la precedente direttiva 2004/40/CE e dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 1° luglio 2016.
Il tipo di effetto che i campi elettromagnetici hanno sulle persone dipende in primo luogo dalla frequenza, dall’intensità da altri fattori, come ad esempio la forma d’onda della sorgente.
I campi elettromagnetici possono causare:
Gli effetti diretti si dividono ulteriormente in:
Con l’articolo 3 della direttiva 2013/35/UE vengono definiti i valori limite di esposizioni (VLE) sia per gli effetti termici che per quelli non termici.
In particolare i VLE per gli effetti termici, che potrebbero causare danni importanti alla salute, devono essere sempre rispettati sul luogo di lavoro.
I VLE vengono definiti in termini di grandezze riscontrabili all’interno del corpo che non possono essere misurate direttamente né semplicemente calcolate. Per questo motivo viene introdotto il concetto di Livelli di azione (LA) fissati in termini di grandezze del campo esterno quindi facilmente rilevabili tramite misurazioni o calcoli.
Se i LA non sono superati si può ipotizzare che le esposizioni siano conformi ai VLE e che non siano necessarie ulteriori valutazioni.
Con l'entrata in vigore della direttiva 2013/35/EU vengono introdotti quindi degli obblighi per il datore di lavoro che, nei settori soggetti ad esposizione a campi elettromagnetici, devono prevedere misurazioni periodiche per valutare che gli LA non siano superati, informare e formare il personale sui campi elettromagnetici e infine dotare i lavoratori professionalmente esposti di dispositivi di protezione personale.
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